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Valutazione ex ante

Viene realizzata prima dell’approvazione di un programma e consiste nell’analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Valuta la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, verificando se la loro natura consente gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.


Valutazione ex ante gli strumenti finanziari (Programmazione 2014-2020)

Documento di valutazione funzionale alla costituzione di uno strumento finanziario,che fornisce elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato, o comunque di condizioni di investimento sub ottimali, che valuti il potenziale valore aggiunto dello strumento, che stimi le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare, eccetera. La valutazione può essere eseguita “in fasi” e va comunque terminata prima che l’autorità di gestione decida di erogare i contributi del Programma allo strumento, con possibilità di riesame e aggiornamento in corso d’opera; va inoltre presentata in sede di Comitato di Sorveglianza a titolo informativo.
Fonte: Art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE


Valutazione ex post

La valutazione ex post mira a rendere conto, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale.
Verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l’autorità di gestione. Viene eseguita da indicatori indipendenti ed ultimata entro 3 anni dalla fine del periodo di programmazione.


Valutazione intermedia

La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta inoltre l’impiego dei fondi, nonché lo svolgimento delle attività di sorveglianza e la realizzazione degli interventi.
Viene effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. E’ effettuata da un valutatore indipendente ed è presentata al Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno o del Programma Operativo e poi trasmessa alla Commissione.


Vincolo di concentrazione tematica (Programmazione 2014-2020)

Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.
Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell’obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% – 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d’investimento individuate nell’art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell’FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.
Nel caso del FESR 80% – 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all’obiettivo tematico relativo alla transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.
Fonti: art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale.