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Accordo di Partenariato (Programmazione 2014-2020)
L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia è del 29 ottobre 2014. Fonte: art. 2 punto 20 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Accordo di Partenariato Italia.

Accordo di Programma Quadro
Accordo promosso tra Amministrazione Centrale, Regionale o delle Province autonome in attuazione di un’Intesa istituzionale di programma con gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, per la definizione di un programma esecutivo di interventi comuni o funzionalmente collegati.

Addizionalità (principio di)
Principio a cui rispondono i Fondi strutturali ed in base al quale, affinché venga assicurato un reale impatto economico, gli stanziamenti che li riguardano non possono sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato membro. I Fondi strutturali non si sostituiscono dunque ai fondi ordinari, ma piuttosto servono a finanziare politiche aggiuntive.

Aiuti di Stato
L’art. 87 n. 1 del Trattato CE stabilisce che gli aiuti di Stato sono incompatibili col mercato comune e con la libera concorrenza. Tuttavia, i n. 2 e 3 prevedono deroghe alla regola generale, previo accordo della Commissione. Lo Stato Membro ha tuttavia l’obbligo di notificare alla Commissione l’aiuto che intende erogare. In caso di mancata notifica, la Commissione apre una procedura d’infrazione, dalla quale scaturisce una decisione sull’ammissibilità dell’aiuto in questione. Gli aiuti di Stato previsti nel Programma Operativo sono concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dai regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e comunque, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione dell’aiuto.

Aree interne (Programmazione 2014-2020)
Sono “aree territoriali significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità) e dall’offerta di connettività virtuale; dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere)”. Sono oggetto di una specifica strategia di intervento nell’ambito della programmazione 2014-2020 volta a creare occupazione, realizzare inclusione e a ridurre i costi dell’abbandono del territorio attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi essenziali e progetti di sviluppo locale. Sono individuate e classificate in base ad una mappatura nazionale, ma spetta alle Regioni avviare la selezione, proporre le aree di intervento e definire nei propri programmi le linee generali delle specifiche strategie d’area, sulla base della procedura di istruttoria e dei criteri condivisi. Fonti: “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”, Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013; Accordo di Partenariato Italia.

Aree urbane (Programmazione 2014-2020)
Le aree urbane sono le porzioni di territorio in cui il FESR sostiene azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile con almeno il 5% delle risorse a livello nazionale. I principi per la selezione di tali aree sono fissate nell’Accordo di partenariato. Come le aree interne, anche quelle urbane sono oggetto di specifici interventi integrati di valorizzazione territoriale. Fonte: Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale

Asse
Gli Assi prioritari sono le aree di intervento in cui si articolano i Programmi Operativi. Un Asse prioritario designa le priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili.

Assistenza tecnica
Attività previste nell’Asse VII del POR FESR Sicilia 2007-2013, funzionali a consentire un’implementazione efficace ed efficiente ed il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Programma. Le attività saranno indirizzate al supporto all’Autorità di gestione attraverso tutte le fasi del processo attuativo del Programma – dalla programmazione fino alla rendicontazione finale degli interventi – in conformità con le disposizioni previste dal regolamento attuativo.

Atti delegati (Programmazione 2014-2020)
Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, “di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali” di un atto legislativo. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono delegare alla Commissione il potere di adottare questo tipo di atto. Il Regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE prevede la delega in 21 articoli per un totale di circa sei Regolamenti. A titolo esemplificativo, il Regolamento delegato 480/2014 è intervenuto su numerosi aspetti che riguardano principalmente la gestione degli strumenti finanziari, le funzioni delle Autorità coinvolte nell’attuazione dei Programmi ed il funzionamento del quadro di performance. Fonti: Art.288 e 290 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; Sito dell’Unione europea – Glossario http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm

Atti di esecuzione (Programmazione 2014-2020)
Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, generalmente emanati dagli Stati membri, che “adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”. Tuttavia, “allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, [gli Stati Membri] conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specificamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea [i.e., politica estera e di sicurezza comune], al Consiglio”. La Commissione dispone pertanto di competenze di esecuzione solamente se sono previste dall’atto giuridico di base, non si tratta dunque di una competenza generale. Nel regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE la Commissione, è incaricata di adottare atti di esecuzione secondo una duplice modalità: o attraverso ”decisioni” ad esempio di approvazione dell’Accordo di Partenariato o del Programma operativo o di ripartizione annuale delle risorse globali dei fondi; oppure attraverso “regolamenti” approvati tramite procedura di comitato (art.150), al fine di garantire “condizioni uniformi di esecuzione” su alcuni aspetti tecnici ad esempio fornendo la nomenclatura delle categorie d’intervento, la determinazione dei target per il quadro di performance, lo scambio dati attraverso SFC 2014, o la modellistica (modello di PO, modello di Rapporto Annuale, modello di domanda di pagamento, modello di relazione sugli strumenti finanziari, eccetera). I Regolamenti di esecuzione della Commissione sono sette. Fonti: Art.288 e 291 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; Sito dell’Unione europea – Glossario: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm

Atto di impegno
Costituisce vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale, espressi in termini di competenza. Formano impegno le somme dovute dalla Regione per legge, contratto o altro a creditori identificati o identificabili.

Attuazione
L’attuazione, nell’ambito di un programma operativo, definisce l’insieme coordinato di procedure e strumenti connessi alla realizzazione delle singole attività. Descrive compiti, funzioni e responsabilità assegnati ai soggetti coinvolti nell’implementazione del programma; individua le dinamiche di gestione delle risorse finanziarie, modelli e standard procedurali per la realizzazione degli interventi, nonché i meccanismi di sorveglianza, monitoraggio e controllo.

Autorità Ambientale
L’Autorità Ambientale assolve la funzione di garantire l’integrazione ambientale e di rafforzare l’orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di predisposizione, attuazione e sorveglianza del programma operativo regionale, assicurando efficacia e continuità al processo di valutazione ambientale strategica, anche attraverso il monitoraggio e la gestione di eventuali meccanismi di retroazione sul programma.

Autorità di Audit
L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione del programma operativo.

Autorità di Gestione
L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria. I rapporti tra l’Autorità di Gestione e le altre strutture dell’Amministrazione regionale coinvolte nella gestione del Programma Operativo sono regolati da atti e procedure interne.