Nell’ambito dei Programmi Operativi le autorità di gestione hanno operato una valutazione delle condizionalità ex ante collegate alle priorità d’investimento selezionate. Per quelle solo parzialmente soddisfatte alla data di presentazione del Programma è prevista una road map di attuazione entro il 2016; il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare tali condizionalità entro detto termine costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi a favore delle priorità interessate del programma.
Fonte: art. 2 punto 33 e Allegato IX del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
• un primo filone in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica; e
• un secondo filone in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica.”
Fonte: art. 23 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione COM(2014) 494 def.: “Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013”.
Nei conti rientrano anche “gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili, nonché una spiegazione delle differenze con le spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate nel periodo contabile di riferimento”.
Fonte: art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Fonti: articolo 3 del Regolamento (UE) 1287/2013 che istituisce il Programma COSME; http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020.
Fonti: art. 123 e art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Allegato II dell’Accordo di Partenariato Italia.
“Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario”.
Fonte: art. 2 punto 12 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
La dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli sono i documenti predisposti dall’autorità di gestione per la procedura annuale dei conti. La prima conferma che i) “le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte, ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale, iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti”. La seconda fa “sintesi delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate”.
Fonti: art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; Art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
L’economia sociale è l’insieme di organizzazioni non appartenenti al settore pubblico il cui funzionamento si basa su principi democratici e la parità di diritti e doveri dei propri aderenti, dotate di uno specifico regime di proprietà e di distribuzione degli utili, e che impiegano l’avanzo di gestione per espandere la propria attività e migliorare l’offerta di servizi ai propri membri e alla società.
Fonte: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-of-study-of-the-social-economy-in-the-european-union-it.pdf
E’ il nuovo Programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport. Per il periodo 2014-2020 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per: studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani; creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro; sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e fornire assistenza ai giovani.
Fonte: Regolamento (UE) 1288/2013 che istituisce Erasmus +; http://www.erasmusplus.it/
L’esercizio finanziario è l’arco temporale compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre, utilizzato nell’ambito della gestione finanziaria, in particolare per gli impegni di bilancio dell’UE e ai fini del disimpegno.
Il periodo contabile invece è l’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno; tranne per il primo anno del periodo di programmazione, “relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024”. Il periodo contabile è il riferimento temporale utilizzato nell’ambito della procedura annuale dei conti.
Fonte: art. 2 punti 11 e 29, artt. 76, 86 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Acronimo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. È il principale strumento di attuazione della politica di coesione economica e sociale comunitaria. Istituito nel 1975, il FESR ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso e la coesione economica e sociale delle diverse Regioni comunitarie, attraverso la correzione dei principali squilibri e l’adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo. Gli interventi del Fondo, che si attuano mediante sovvenzioni, sono rivolti principalmente al finanziamento di: – investimenti produttivi che permettono di creare o di mantenere posti di lavoro durevoli; – investimenti produttivi, creazione o ammodernamento di infrastrutture; – sviluppo del potenziale delle regioni attraverso misure di sostegno delle iniziative locali e, in particolar modo, delle attività delle piccole e medie imprese. Per queste ultime il Fondo stanzia finanziamenti soprattutto nei settori della gestione, degli studi, delle ricerche di mercato, del trasferimento di tecnologie, della realizzazione di infrastrutture di ridotte dimensioni etc.; – investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
I Fondi comunitari gestiti dalla Commissione Europea e destinati a finanziare misure strutturali di sostegno. Questi Fondi contribuiscono a raggiungere l’obiettivo della coesione economica e sociale dell’Unione Europea, riducendo il divario di sviluppo tra le regioni. Il FESR finanzia la realizzazione di infrastrutture nonché quegli investimenti produttivi capaci di creare nuova occupazione a favore in particolare delle imprese. Il FSE è volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate o appartenenti a categorie sociali svantaggiate, in particolare attraverso il finanziamento di azioni di formazione.
Per fondi SIE s’intendono sia i fondi che forniscono sostegno nell’ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il FESR e il FSE insieme costruiscono i “fondi strutturali”.
Fonte: considerando 2 e art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Istituita nell’ambito delle politiche europee volte a favorire l’occupazione dei giovani, è la traduzione operativa di un principio di intervento in base al quale “tutti i giovani di età inferiore a 25 anni debbono ricevere un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale”. Tale principio è stato codificato in una Raccomandazione del Consiglio, cui ha fatto seguito la presentazione di Piani nazionali di attuazione. In Italia, già nel Piano di attuazione è stato previsto di realizzare la Garanzia Giovani attraverso un PON del Ministero del Lavoro, in cui sono confluite tutte le risorse destinate al nostro paese dell’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile (nota con l’acronimo inglese YEI).
Fonte: Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani (2013/C 120/01)
Nell’ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a “grandi progetti” (come definiti ai sensi dell’art. 39 del Reg. 1083/06), vale a dire una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un’azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di euro nel caso dell’ambiente e i 50 milioni di euro negli altri settori.
La Green economy è “un’economia che si traduce in un migliore benessere umano ed equità sociale, mentre riduce significativamente le scarsità ecologiche ed i rischi ambientali. Più sinteticamente, una green economy è un’economia low carbon, efficiente nelle risorse e socialmente inclusiva”. La transizione verso un’economia verde rappresenta uno degli obiettivi chiave della Strategia Europa 2020, al raggiungimento del quale sono chiamati a concorrere anche i Programmi operativi supportati dai Fondi SIE; non solo attraverso le politiche di sviluppo ma anche attraverso la formazione/riqualificazione del capitale umano.
Fonte: Agenzia Europea per l’ambiente
Il GPP è “uno strumento volto a rivedere le pratiche d’acquisto della PA a favore di beni e servizi che riducono l’uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi, ottimizzando il “servizio” offerto dal prodotto”. Lo stesso è ritenuto dalla Commissione un dispositivo utile a perseguire gli obiettivi UE di transizione verso un’economia a basso impatto ambientale.
Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/sviluppo-sostenibile/acquisti-pubblici-verdi
Il gruppo di azione locale (GAL) è un gruppo (generalmente una società consortile) composto da soggetti pubblici e privati del territorio che riceve finanziamenti per attuare strategie di sviluppo locale dirette a favorire il progresso di un’ area mediante la concessione di sovvenzioni a progetti locali. Il GAL è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica “ concertata”. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Fonti: art.34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/faq; http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it;
L’Indicatore finanziario insieme all’indicatore di realizzazione è obbligatoriamente incluso nel set di indicatori previsto per il Performance Framework o quadro dei risultati e “si riferisce al totale della spesa eleggibile inserita nel sistema contabile dell’autorità di certificazione e certificata da tale autorità nei bilanci; è utilizzato per monitorare i progressi in termini di pagamenti per operazione, misura o programma in relazione al suo costo ammissibile”.
Fonte: art.5.2 del Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014; Linee guida della Commissione europea: “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund” Giugno 2014
Le azioni di informazione e pubblicità hanno l’obiettivo di dare visibilità agli interventi finanziati dai fondi strutturali e garantire la diffusione dei risultati. Tali azioni costituiscono un “accompagnamento” ai documenti di programmazione e rappresentano una priorità trasversale a tutti gli ambiti di intervento dei Fondi strutturali. Gli obblighi relativi agli interventi di informazione circa i programmi cofinanziati e di pubblicità delle operazioni sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre 2006.
L’innovazione sociale può essere definita come “lo sviluppo e l’attuazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) per soddisfare le esigenze sociali e per creare nuove relazioni sociali o collaborazioni. Rappresenta nuove risposte alle domande sociali pressanti, che influenzano il processo delle interazioni sociali, ed è volta a migliorare il benessere umano. Innovazioni sociali sono le innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi; si tratta di innovazioni che non sono solo un bene per la società, ma anche per migliorare la capacità degli individui di agire”. L’innovazione sociale è di fatto anche “la capacità di innescare i cambiamenti comportamentali che sono necessari per affrontare le principali sfide delle società contemporanee”. Importante è infatti il ruolo della società civile che deve essere parte attiva nella ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi. Gli aspetti legati all’innovazione sociale rilevano ai fini dell’intervento del FSE.
Fonte: art. 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo;Documento della Commissione europea “Guide to Social Innovation” (2013); Definizione di innovazione sociale data da Howaldt e Schwarz in Working Paper N. 036/12 (2012)
L’investimento Integrato Territoriale (ITI) è “un nuovo strumento attuativo che consente di riunire le risorse di più assi prioritari di uno o più programmi operativi per la realizzazione di interventi multi-dimensionali e intersettoriali e si caratterizza per la previsione di un regime di gestione ed attuazione integrato. L’ITI può rappresentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di assi prioritari e programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione. Un ITI può anche essere integrato da aiuti finanziari erogati attraverso il FEASR o il FEAMP”.
A livello nazionale l’Accordo di Partenariato individua l’ITI quale strumento privilegiato per l’attuazione della Strategia per le Aree Interne; con riferimento invece alle modalità organizzative dell’Agenda Urbana l’Amministrazione pubblica individua la possibilità di avvalersi dell’ITI, quantunque questo sia ritenuto uno strumento residuale da utilizzare solo nel caso in cui la declinazione dell’Agenda Urbana sia concentrata su poche aree target e a condizione di un efficace percorso di co-progettazione.
Fonti: art. 36 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Fact sheet della Commissione “Sviluppo Urbano sostenibile integrato – Politica di Coesione 2014-2020 “
“Il piano d’azione comune è un’operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati (decisi con la Commissione) che deve conseguire”. Il Piano comprende un progetto o un gruppo di progetti (non è un grande progetto) realizzati sotto la responsabilità di un solo beneficiario (organismo di diritto pubblico) nell’ambito di uno o più Programmi operativi. Sono possibili tutte le tipologie di progetti, sebbene il JAP non può essere utilizzato per sostenere le infrastrutture. Lo Stato membro, l’autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d’azione comune al momento della presentazione dei Programmi operativi interessati o successivamente. La spesa pubblica minima è pari a 10 Milioni di Euro o al 20% del PO, nel caso di azioni pilota può essere pari a 5 Milioni di Euro.
Fonte: Art. da 104 a 109 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Il termine “LEADER” descrive uno specifico approccio di sviluppo locale per le zone rurali e deriva dall’acronimo francese di “Liaison Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale”. L’approccio LEADER implica una metodologia di sviluppo locale basata su una serie di componenti imprescindibili quali il partenariato, lo sviluppo territoriale “ascendente”, l’approccio locale, l’innovazione, la messa in rete e la cooperazione. L’approccio LEADER viene attuato attraverso partenariati locali cui aderiscono organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile. Un partenariato LEADER è anche noto come Gruppo di azione locale (GAL).
Fonte: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it
Life 2014-2020 è il programma dell’Unione europea di supporto a progetti ambientali e sui cambiamenti climatici diretto a consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, del 7° programma di azione per l’ambiente e di altre strategie ambientali UE. Il programma Life 2014-2020 si articola in due sottoprogrammi, uno per l‘ambiente che identifica tre aree prioritarie d’intervento: ambiente e efficienza delle risorse; natura e biodiversità; governance ambientale; uno di azione per il clima che copre le aree: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al cambiamento climatico; governance del clima.
Fonte: Regolamento (UE) 1293/2013 che istituisce il Programma LIFE; http://www.associazioneeuropa2020.eu/news-dall-europa/LIFE-2014-2020.cfm
E’ un Piano di investimenti pari a circa 33 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Il “meccanismo per collegare l’Europa” finanzierà progetti che completano i collegamenti mancanti delle reti in questione e renderà l’economia europea più verde, grazie all’introduzione di modi di trasporto meno inquinanti, collegamenti a fascia larga ad alta velocità e un uso più esteso delle energie rinnovabili in linea con la strategia Europa 2020.
Fonti: art. 1 del Regolamento (UE) 1316/2013 che istituisce un Meccanismo per collegare l’Europa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1200_it.htm; http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-2014-2020-mce
Le misure antifrode sono meccanismi che tutelano la corretta gestione finanziaria dei Programmi. L’istituzione delle misure antifrode efficaci e proporzionate costituisce un adempimento di competenza dell’autorità di gestione nell’ambito della gestione finanziaria e del controllo del Programma operativo, attività che deve tenere conto dei “rischi individuati”.
Fonti: art. 125.4(c) del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Nota orientativa sulla Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate – Commissione Europea, EGESIF_14-0021-00 – 16/06/2014, traduzione non ufficiale a cura di Tecnostruttura.
Attività di rilevazione di dati finalizzata a verificare lo stato di attuazione finanziario, fisico e procedurale di un programma.
Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) è una struttura tecnica di supporto alle attività di programmazione e di valutazione svolte istituzionalmente dalla Pubblica Amministrazione e opera con compiti e ruoli definiti da normative statali e regionali.
Il Nucleo di valutazione della Regione Siciliana è stato istituito con Decreto Assessoriale n. 120/D.R.P. del 3 maggio 2000 ed è stato collocato funzionalmente all’interno del Dipartimento Programmazione.
Nell’ambito della programmazione dei fondi 2007-2013, l’obiettivo “Competitività regionale ed occupazione ” (acronimo: CRO) persegue il potenziamento della competitività e dell’occupazione delle Regioni, anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi. Le Regioni italiane che rientrano nell’ambito dell’Obiettivo “Competitività regionale ed Occupazione” sono quelle escluse dall’obiettivo “Convergenza”.
Nell’ambito della programmazione dei fondi 2007-2013, l’obiettivo “Convergenza” (acronimo: CONV) mira a promuovere condizioni che favoriscano la crescita e l’occupazione e che portino a convergenza reale gli Stati membri e le Regioni meno sviluppate. In Europa tale obiettivo interessa 17 Stati membri, 84 regioni, per una popolazione totale di 154 milioni di persone, il cui PIL procapite è inferiore al 75% della media comunitaria. Le Regioni italiane che rientrano nell’ambito dell’Obiettivo “Convergenza”sono: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata (quest’ultima in sostegno transitorio).
Nell’ambito della programmazione 2007-2013, l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (acronimo: CTE) intende incentivare la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale nei settori dello sviluppo urbano, rurale e costiero favorendo lo scambio delle buone pratiche mediante lo sviluppo delle relazioni tra piccole e medie imprese.
Nell’ambito di un Programma Operativo, l’Obiettivo Operativo indica, in riferimento ad un dato intervento, le azioni che si intendono realizzare per perseguire le finalità descritte nell’obiettivo specifico.
Nell’ambito di un Programma Operativo, l’Obiettivo Specifico indica le finalità generali che intende raggiungere ciascun Asse, esplicitando maggiormente gli ambiti in cui si attueranno gli obiettivi operativi.
L’obietto specifico è “il risultato al quale contribuisce una priorità d’investimento o una priorità dell’Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell’ambito di tale priorità”. Nei Programmi operativi Italiani gli obiettivi specifici corrispondo ai risultati attesi individuati nell’Accordo di Partenariato.
Fonte: art. 2 punto 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Sono gli 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Fonte: artt. 9 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; “Position Paper” della Commissione per il periodo 2014-2020
Gli oneri amministrativi sono definiti – a livello comunitario – come “i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all’obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati”. Sul piano nazionale il legislatore Italiano ha fornito una definizione parzialmente diversa sancendo che “per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un obiettivo di rilievo da conseguire anche attraverso le iniziative supportate dai Fondi SIE; nell’ambito dei PO 2014-2020 le autorità di gestione sono state conseguentemente chiamate a fornire una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi per i beneficiari per il periodo 2007-2013 e le azioni pianificate per la riduzione degli stessi.
Fonte: Art. 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della CE “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione Europea” [COM (2007)23 def.]; Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35.
Un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce.
L’operazione è un “progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei Programmi o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate”.
L’operazione completata è “un’operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari”.
Fonte: art.2 punti 9 e 14 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, si definisce organismo intermedio qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
“Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”. L’organismo intermedio può essere designato per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione, oppure gli può essere affidata la gestione di parte del PO tramite “sovvenzione globale”.
Fonte: art. 2 punto 18 e art. 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
L’organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti è l’ Assessorato regionale Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro. L’Ufficio competente provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al Programma Operativo sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.
L’organismo abilitato a ricevere i pagamenti della Commissione per conto della Amministrazione regionale è il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europa (I.G.R.U.E.).
I contributi comunitari sono versati all’I.G.R.U.E. mediante accredito dei relativi fondi sul conto corrente dedicato aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. L’I.G.R.U.E. provvede ad erogare in favore della Regione Siciliana le quote comunitarie FESR acquisite e le corrispondenti quote del cofinanziamento nazionale, mediante versamento sull’apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale della Regione Siciliana.
Orizzonte 2020 è il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione con una dotazione di quasi 80.000 Milioni di Euro disponibili in 7 anni (2014-2020). Esso costituisce lo strumento finanziario di attuazione dell’Unione dell’innovazione, iniziativa faro di Europa 2020.
Fonti: Regolamento (UE) 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020
Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
“Per partecipanti si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento del FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche”. Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione dei pertinenti indicatori di output e a verificare gli effetti delle policy sui partecipanti attraverso gli indicatori di risultato.
Fonte: Allegato I del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo
“Forme di cooperazione tra organismi pubblici e settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale”. I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni da attuare nell’ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato.
Fonte: art. 2 punto 24 e art. 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Insieme di soggetti pubblici e privati, forze economiche e sociali che, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, concertano la programmazione e l’attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo del territorio. Viene interessato in un processo di confronto fra parti diverse, coinvolte in un medesimo settore di interesse, che concertano la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico e all’integrazione sociale.
E’ uno degli strumenti di attuazione del Piano di Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Formalizzato con un protocollo di intesa aperto a tutto il partenariato economico e sociale, consiste in una rete informativa finalizzata alla diffusione capillare su tutto il territorio regionale delle informazioni sulle opportunità offerte dal Programma.
Partenariato che si esplicita a livello istituzionale e che rappresenta gli interessi dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali. E’ quindi costituito da un insieme di soggetti istituzionali che partecipano alla predisposizione e all’attuazione dei programmi di sviluppo del territorio, attraverso il coordinamento e la consultazione continua.
Il Performance Framework o quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione è volto a misurare i risultati dell’attuazione di un Programma operativo ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, pari al 6% delle risorse del programma. E’ sintetizzato in una tabella, in cui “per ciascun Asse prioritario sono fissati target intermedi per l’anno 2018 e target finali per il 2023” relativi ad un indicatore finanziario, e ad uno o più indicatori di realizzazione (e se del caso indicatori di risultato o di avanzamento procedurale).
Fonti: artt. 20, 21, 22 e Allegato II del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Guidance fiche: “Performance framework review and reserve in 2014-2020”, Final Version 14 May 2014.
Il periodo di prova è l’arco temporale durante il quale l’autorità di gestione e di certificazione dovrà attuare le azioni correttive necessarie a sanare criticità emerse in seguito agli audit e ai controlli. In particolare, “qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l’autorità di gestione e di certificazione, se del caso, designata non ottempera più ai criteri di designazione, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l’autorità designata non attui le necessarie azioni correttive [..]pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un’autorità designata è sottoposta a un periodo di prova [..]” ad ogni modo “non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi”.
Fonti: art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
“Sono Piani di Azione che definiscono le misure di adeguamento amministrativo, tecnico, regolatorio e organizzativo delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020, corredati, per ciascuna azione, di cronoprogrammi di attuazione con individuazione delle relative responsabilità. Essi sono parte integrante della programmazione dei Fondi strutturali Europei (FSE e FESR) e sostengono la programmazione ed attuazione dei PO, esplicitando come le amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un’esecuzione efficiente efficace e trasparente. Il PRA non è quindi un documento programmatico ma un documento di pianificazione, in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa per conseguire obiettivi misurabili di miglioramento della gestione dei PO”.
Fonte: Linee Guida DPS per la definizione del Piano di Rafforzamento amministrativo; Accordo di Partenariato Italia
Il Piano di Comunicazione di un programma operativo rappresenta lo strumento per programmare organicamente ed ottimizzare le scelte di comunicazione che riguardano un ciclo di programmazione, identificando nel dettaglio come verrà garantito e tradotto in pratica dall’Autorità di Gestione il rispetto delle misure di informazione e pubblicità dettate dai regolamenti europei.
Documento che contiene, ai fini della corretta esecuzione dei controlli gestionali e dei controlli di primo livello, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei processi, la descrizione dettagliata dell’esecutore dell’attività di controllo, dei documenti controllati, della localizzazione esatta di tali documenti, della normativa di riferimento per l’esecuzione del controllo.
Documento di analisi presentato dalla Commissione Europea nel 2012 con cui si stabiliscono le principali sfide e le priorità di finanziamento rilevanti per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il 2014-2020 e su cui l’Italia dovrebbe investire per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. Scopo del documento è guidare l’elaborazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi operativi in relazione all’individuazione delle priorità ed esigenze di sviluppo su cui concentrare il sostegno.
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020; Draft Template and Guidelines for the content of Operational Programme.
Il prefinanziamento è l’ammontare finanziario che la Commissione versa agli Stati membri al fine di garantire la liquidità finanziaria necessaria all’avvio e all’attuazione dei Programmi operativi. Il prefinanziamento iniziale,pari al 3% dell’ammontare totale del PO, verrà corrisposto, in tre rate annuali pari all’1%, in seguito alla decisione che approva il Programma operativo.
Il prefinanziamento annuale invece verrà versato dalla Commissione, dal 2016 al 2023, entro il 1° luglio, in rate annuali ed in percentuale variabile dal 2% al 3% dell’ammontare totale del PO, in esito alla procedura di esame e accettazione dei contitrasmessi dagli Stati membri; l’ammontare “effettivo” del prefinanziamento annuale dipenderà pertanto dall’ammontare delle spese certificate durante il periodo contabile di riferimento e da quanto inserito nei conti e consentirà di poter disporre di ulteriore liquidità durante il periodo di attuazione.
Fonte: artt. 81 e 134 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Principio in base al quale occorre verificare che una spesa a valere su Fondi pubblici sia concretamente sostenuta e sia connessa all’operazione cofinanziata.
Principio in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale.
Principio in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
Principio per il quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia relativa ad una operazione localizzata nel territorio interessato dal Programma.
Articolazioni dell’obiettivo tematico, individuate nei regolamenti specifici dei fondi strutturali: per il FSE sono quelle elencate all’articolo 3 del pertinente Regolamento; per il FESR sono quelle previste all’articolo 5 del Regolamento (UE) 1301/2013. A loro volta le priorità di investimento trovano corrispondenza in uno o più obiettivi specifici.
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020.
La procedura annuale dei conti è un adempimento che coinvolge le diverse autorità coinvolte nella gestione ed attuazione dei PO. “In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento finanziario, per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il 15 febbraio i conti, la dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli, il parere di audit e la relazione di controllo, relativi al precedente periodo contabile.” Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l’importo dei pagamenti dovuti allo Stato membro.
Fonte: artt. 137-139 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE, art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Per progetti generatori di entrate si intendono le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Per “entrate nette” si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall’operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l’utilizzo dell’infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.
Fonte: art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
E’ il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell’obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR.
L’attuazione del QSN avviene dunque attraverso documenti di programmazione di natura operativa che, a seconda della tipologia di regia, vengono denominati Programmi Operativi Nazionali (PON) e Programmi Operativi Regionali (POR).
Il Programma Nazionale di riforma (PNR) è il documento che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia Europa 2020. Si tratta di un documento che ciascuno Stato membro presenta alla CE con cadenza annuale (nel mese di aprile) nel cui ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell’occupazione.
Fonte: Dipartimento Politiche Europee http://www.politicheeuropee.it/attivita/17522/programma-nazionale-di-riforma
I QSN sono i documenti di orientamento strategico che i singoli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a presentare alla Commissione Europea in attuazione della politica di coesione comunitaria. L’Italia ha presentato all’Ue un QSN che indirizza le risorse che la politica di coesione destina al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007. Il QSN viene attuato attraverso Programmi Operativi. Questi vengono stilati dallo Stato membro o da una sua Regione e poi approvati dalla Commissione Europea.
“Il Quadro Finanziario Pluriennale è lo strumento con il quale l’Unione europea stabilisce gli importi annui massimi (“massimali”) che potrà spendere nei vari settori d’intervento per un periodo di almeno 5 anni”. I massimali fissati nel QFP non corrispondono al bilancio dell’UE, che è di norma inferiore.
Il Quadro Finanziario per il periodo 2014-2020 è contenuto in allegato al Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013, ammonta a 960.000 Milioni di Euro ed è articolato in rubriche e sotto rubriche. Quella dedicata alla politica di coesione è la sotto rubrica 1 b “Coesione economica, sociale e territoriale” che ammonta a circa 325.000 Milioni di Euro di cui 313.000 per l’obiettivo “investimenti per la crescita e l’occupazione” e circa 9.000 per l’obiettivo “cooperazione territoriale europea”. Per l’Italia lo stanziamento è di circa 28.300 Milioni di Euro per il primo obiettivo e di circa 1.000 Milioni di Euro per il secondo.
Le cifre riportate s’intendono a prezzi 2011.
Fonti: Art. 312 del Trattato su Funzionamento dell’Unione europea; Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013; Decisione di esecuzione della Commissione (2014/190/UE) del 3 aprile 2014;
Sito web della Commissione: FAQ sul QFP: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_it.doc
Sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=it
Insieme di disposizioni che fornisce a tutti gli Stati membri gli “orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell’Unione nel quadro dei fondi SIE con altre politiche e strumenti pertinenti dell’Unione”.
Il Quadro strategico Comune è contenuto nell’allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013.
Fonti: artt. 10, 11, 12 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consiglio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame delle relazioni annuali sull’attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri trasmettono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e seguono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano “sfide strutturali che possono essere affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”.
Fonte: artt. 121 e 148 del Trattato sul Funzionamento dell’UE; articolo 2 punto 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Il Rapporto Annuale d’Esecuzione offre un quadro informativo sullo stato d’attuazione del Programma Operativo, ed effettua il bilancio dell’anno, evidenziando i risultati più significativi della sua esecuzione. Il RAE va inteso dunque sia come strumento di monitoraggio per i soggetti istituzionali deputati al controllo del Programma (Commissione Europea, Ministeri, ecc..), sia come veicolo per informare i cittadini.
Indica se l’aiuto è stato concesso ad un’impresa attraverso un intervento attuato in base al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.
Atto giuridico comunitario destinato a tutti i soggetti dell’ordinamento comunitario (Stati membri, persone fisiche e giuridiche). Può essere emanato dal Parlamento Europeo, congiuntamente con il Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione. Il Regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri per effetto della sua pubblicazione sulla GUCE serie L.
La relazione di controllo è il documento predisposto dall’autorità di audit a seguito dello svolgimento delle proprie attività che “evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
Il parere di audit “accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese [..] sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente.” Conferma “le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione”.
Fonti: art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; Art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
“Le Relazioni di attuazione sono report che annualmente lo Stato membro/autorità di gestione trasmette alla Commissione europea a partire dal 2016 fino al 2023 compreso” con finalità di monitoraggio dell’esecuzione del Programma operativo. “Esse contengono informazioni chiave sull’attuazione del Programma, nel precedente esercizio finanziario, e delle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma […], nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione”. La Relazione di attuazione sostituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) dei periodi di programmazione precedenti.
Fonte: art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Presentazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute da parte dell’ente attuatore del Progetto, nell’ambito dei finanziamenti comunitari, al fine di richiederne il riconoscimento.
La riserva di efficacia dell’attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE(corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l’assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l’importo della riserva di efficacia dell’attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.
Fonte: artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Sistema finalizzato ad assicurare la sana gestione finanziaria dei Programmi Operativi, attraverso la precisa individuazione e ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi e attraverso l’applicazione di un modello organizzativo di base al quale tutti gli Stati membri devono adeguarsi. Nel documento di descrizione del sistema, sono precisate le procedure per la gestione, per la certificazione e per il controllo delle operazioni del Programma. Tale documento costituisce la principale informativa necessaria all’espletamento della valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo da effettuarsi al più tardi entro un anno dall’adozione del Programma Operativo e comunque prima della presentazione della prima domanda di pagamento. I nuovi principi generali dei sistemi di gestione e controllo di ciascun Programma Operativo sono indicati all’art. 58 del Regolamento 1083/2006. Esso, unitamente al Regolamento (CE) 1828/2006 identifica il nuovo quadro normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo, definendo un nuovo assetto organizzativo e un rafforzamento di essi.
L’art. 56, comma 4 del Reg. 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale, sulla base del disposto combinato dei Regolamenti comunitari relativi ai singoli Fondi Strutturali e al Regolamento di attuazione si possono individuare i vincoli nell’ambito dei quali i singoli Stati membri possono definire le regole di ammissibilità delle spese. Tali vincoli consentono di valutare l’ammissibilità di una spesa sulla base di tre elementi:
periodo di ammissibilità;
tipologia di spesa;
documenti giustificativi.
La strategia del bacino marittimo è un “quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo”. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il principale strumento finanziario dell’UE per il perseguimento degli obiettivi delineati in tale strategia.
Fonte: art. 2 punto 32 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
“La strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l’azione degli Stati membri e dell’Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazionedi tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riformache rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.
Fonti: art. 2 punto 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione “Europa 2020Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM(2010) 2020].
La strategia di comunicazione rappresenta il documento in cui sono specificati l’approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato Programma; al pari del piano di comunicazione -previsto per il ciclo 2007-2013- copre l’intero settennio ma deve essere oggetto di aggiornamenti annuali. Essa è redatta dall’autorità di gestione e deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del Programma.
Fonte: art. 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
Factsheet della Commissione: “garantire la visibilità della politica di coesione: norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020”;
Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/visibitily_it.pdf
La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è “un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per coinvolgere i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche; esso è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.
Fonti: artt. 2 punto 19, 32,33,34 e 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Common Guidance of the European Commission Directorates –General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community – LED Local Development in European Structural and Investment Funds.
La strategia macroregionale è “un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto tra gli altri dai fondi SIE, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai Paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”.
Le principali strategie macro-regionali di interesse per le Regioni Italiane sono la strategia Adriatico-Ionica e la Strategia Alpina.
Fonte: art. 2 punto 31 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Sono “le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una “strategia di specializzazione intelligente” può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l’innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa”.
Si tratta in particolare di strategie d’innovazione concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi. Tali strategie sono sviluppate coinvolgendo le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l’industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”). Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020sono strettamente associate a questo processo.
Fonti: Art. 2.3 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; concetto di “Smart Specialisation” sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth” e ripreso nella Comunicazione della Commissione sulcontributo della politica regionale alla “Smart Growth”.
“Misure di sostegno finanziario […] per conseguire uno o più obiettivi connessi ai fondi SIE. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”
Per la programmazione 2014-2020 sono stati introdotti anche strumenti “semplificati” cioè recanti condizioni prestabilite ed uniformi, i cui contenuti sono adottati dalla Commissione con Regolamento di esecuzione (strumenti “off the shelf”) .
Fonti: art. 2, punto 11 e art. 38 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 2, lettera p) del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Lo sviluppo sostenibile è un principio volto a conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia degli equilibri ambientali. L’integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche europee (energia, ricerca, industria, agricoltura, ecc.) risulta fondamentale per perseguire l’obiettivo dello sviluppo. Il trattato di Lisbona ha infatti inserito lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea).
Fonte: art.8 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/sustainable_development_it.htm; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf
Le tecnologie abilitanti sono tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”; hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici dell’attività umana; per tale ragione la Commissione le individua come uno degli ambiti elettivi in cui le imprese dovrebbero promuovere gli investimenti in R&I. Un prodotto basato su una tecnologia abilitante, inoltre, utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate e accresce il valore commerciale e sociale di un bene o di un servizio.
Fonte: Commission staff working document SEC (2009) 1257 final.
Viene realizzata prima dell’approvazione di un programma e consiste nell’analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Valuta la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, verificando se la loro natura consente gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.
Documento di valutazione funzionale alla costituzione di uno strumento finanziario,che fornisce elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato, o comunque di condizioni di investimento sub ottimali, che valuti il potenziale valore aggiunto dello strumento, che stimi le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare, eccetera. La valutazione può essere eseguita “in fasi” e va comunque terminata prima che l’autorità di gestione decida di erogare i contributi del Programma allo strumento, con possibilità di riesame e aggiornamento in corso d’opera; va inoltre presentata in sede di Comitato di Sorveglianza a titolo informativo.
Fonte: Art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
La valutazione ex post mira a rendere conto, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale.
Verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l’autorità di gestione. Viene eseguita da indicatori indipendenti ed ultimata entro 3 anni dalla fine del periodo di programmazione.
La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta inoltre l’impiego dei fondi, nonché lo svolgimento delle attività di sorveglianza e la realizzazione degli interventi.
Viene effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. E’ effettuata da un valutatore indipendente ed è presentata al Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno o del Programma Operativo e poi trasmessa alla Commissione.
Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.
Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell’obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% – 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d’investimento individuate nell’art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell’FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.
Nel caso del FESR 80% – 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all’obiettivo tematico relativo alla transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.
Fonti: art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale.
Con tale termine si identifica il settore dei servizi sanitari e di cura rivolti alle persone. La white economy rappresenta tutto ciò che afferisce, in primo luogo, all’offerta di cure mediche ed alla diagnostica oltre all’assistenza professionale, domiciliare o in apposite strutture, per persone disabili, malate, anziane. Ma la white economy è molto altro, configurandosi come un cluster produttivo dalle molteplici articolazioni. Nel suo perimetro ricade l’industria farmaceutica; rientra, inoltre, nel cluster produttivo l’industria delle apparecchiature biomedicali e per la diagnostica; nonché il vasto segmento dell’assistenza personale, delle badanti e dell’accompagnamento.
Fonte: “Integrare il welfare, sviluppare la white economy” Rapporto Unipol e Censis 9 luglio 2014.
L’iniziativa per l’occupazione giovanile (YEI) è una dotazione di 6 miliardi di euro a livello europeo, decisa nell’ambito dell’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013. “L’iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un’occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni”. E’ realizzata nelle Regioni dell’Unione che nel 2012 hanno registrato un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. “L’Iniziativa è integrata nella programmazione del FSE.”
L’attuazione dell’iniziativa ha beneficiato di una anticipazione sul bilancio comunitario rispetto al resto della programmazione dei Fondi, pertanto sarà concentrata nel biennio 2014-2015; in Italia è attuata attraverso un Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro (con una dotazione pari a circa 1.400.0000 euro) del quale le Regioni sono organismi intermedi; il PON intende affrontare le sfide poste dalla Raccomandazione del Consiglio sulla Garanzia Giovani.
Fonti: art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013